INPS: Prestazioni Occasionali – cambiano i valori per l’agricoltura e chiarimenti sul computo dei dipendenti
L’INPS ha emanato il messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, con il quale, a seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, fornisce ulteriori istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura.
Con l’occasione, in relazione ad ogni settore produttivo, ai fini della omogenea applicazione dei limiti dimensionali per il ricorso al contratto di prestazione occasionale – art. 54-bis, comma 14, lett. a) – sono meglio precisati i criteri di computo dei lavoratori occupati in relazione alle diverse forme contrattuali.
Misura minima del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo
In particolare, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.
Area professionale | Misura del compenso minimo
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Orario | Giornaliero
(durata non superiore a 4 ore) |
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1^ | € 9,65 | € 38,60 |
2^ | € 8,80 | € 35,20 |
3^ | € 6,56 | € 26,24 |
Si ricorda che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.
Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.
Criteri computo dei lavoratori occupati
Come noto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Detta limitazione non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001.
Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della citata disciplina, fermi i criteri applicativi fissati al par. 6.2 della circolare n. 107/2017, si fa presente quanto segue:
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i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);
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ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
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ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
Fonte: INPS
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