INPS: cir. 133/16 – Avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA)
L’Inps, con la circolare n. 133 del 19 luglio 2016, fornisce un quadro di riferimento alla misura di contrasto alla povertà denominata SIA (Sostegno per l’inclusione attiva).
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
Il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego, mentre l’Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti.
I cittadini interessati saranno infatti tenuti a presentare la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.
Leggi anche il Decreto 26 maggio 2016 (Min.Lavoro – Min. Economia)
Le Amministrazioni coinvolte
I principali attori coinvolti nel SIA sono:
- il Comune, che riceve le domande da parte dei cittadini, effettua le verifiche anagrafiche sui richiedenti, comunica all’Inps le richieste di beneficio, controlla il rispetto dei progetti personalizzati;
- il “Soggetto attuatore” (l’Istituto), che riceve le domande dai Comuni ed effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti di natura socio-economica richiesti dalla legge;
- il “Gestore del servizio”, che assicura la distribuzione e la gestione delle carte prepagate, provvedendo all’accredito periodico degli importi dovuti.
Al fine di gestire in modo ottimale il canale informativo tra Inps e Comuni – con particolare riguardo alle posizioni dei soggetti che chiederanno un riesame delle domande respinte – è stato previsto un apposito flusso di lavoro che sarà illustrato in dettaglio alle strutture dell’Istituto in un successivo messaggio operativo.
Requisiti (articolo 4, Decreto 26 maggio 2016)
Il richiedente(componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, il cui accertamento spetterà al Comune interessato:
- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda).
Sempre a carico del Comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.
I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, devono essere in possesso delle seguenti tipologie di requisiti, il cui accertamento spetterà all’Inps:
1. composizione del nucleo familiare – (con almeno uno dei seguenti requisiti):
- presenza di un componente di età minore di 18 anni;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
2. condizione economica:
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
- nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:
- prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.
Valutazione multidimensionale del bisogno
Si tratta di un indicatore riferito alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, il cui valore deve essere superiore o uguale a 45, secondo i criteri di seguito riportati:
a. carichi familiari: valore massimo 65 punti, così attribuiti:
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti, elevati a 20 nel caso di tre figli e 25 nel caso di quattro o più figli;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) in cui l’età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) composto esclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) con uno o più componenti in condizione di accertata disabilità grave: 5 punti;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) con uno o più componenti in condizione di accertata non autosufficienza: 10 punti;
b. condizione economica, valore massimo 25 punti (al valore massimo di 25 punti si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120);
c. condizione lavorativa, valore massimo 10 punti, così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione.
Benefici concessi
Il SIA è quindi articolato in un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio ed è subordinato all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.
Il beneficio economico viene concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario, secondo la seguente ripartizione:
NUCLEO FAMILIARE |
IMPORTO MENSILE (€) |
1 membro |
80 |
2 membri |
160 |
3 membri |
240 |
4 membri |
320 |
5 o più membri |
400 |
La platea dei beneficiari viene determinata sulla base delle risorse stanziate a livello regionale, ripartite in proporzione alla quota di popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella Regione stessa che, per l’anno 2016, è stato così distribuito:
REGIONE |
A* |
B** |
C*** |
Quota regionale**** |
Risorse per i residenti in ciascuna regione / Provincia autonoma |
PIEMONTE |
6,1% |
3,3% |
4,6% |
5% |
37.664.425 |
VALLE D’AOSTA |
0,2% |
0,1% |
0,2% |
0,2% |
1.222.246 |
LIGURIA |
2,2% |
2% |
1,9% |
2,1% |
15.429.974 |
LOMBARDIA |
13,7% |
12,1% |
8,7% |
12,1% |
90.508.818 |
PROV. AUT. BOLZANO |
0,7% |
0,2% |
0,3% |
0,5% |
3.647.971 |
PROV. AUT. TRENTO |
0,7% |
0,3% |
0,5% |
0,6% |
4.219.057 |
VENETO |
6,8% |
2,7% |
4,2% |
5,1% |
38.331.581 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
1,7% |
1,1% |
1,1% |
1,4% |
10.288.053 |
EMILIA ROMAGNA |
6,1% |
4,5% |
3,5% |
5,1% |
37.886.271 |
TOSCANA |
4,9% |
3,4% |
4,6% |
4,5% |
33.417.110 |
UMBRIA |
1,2% |
0,9% |
1,1% |
1,1% |
8.238.802 |
MARCHE |
2% |
2% |
1,8% |
2% |
14.681.423 |
LAZIO |
7,7% |
6,3% |
8% |
7,4% |
55.731.052 |
ABRUZZO |
2,9% |
1,5% |
2% |
2,4% |
17.628.052 |
MOLISE |
0,7% |
0,5% |
0,7% |
0,6% |
4.794.813 |
CAMPANIA |
12,9% |
15,7% |
18,4% |
15% |
112.457.965 |
PUGLIA |
9% |
14,4% |
9,5% |
10,5% |
78.679.621 |
BASILICATA |
1,3% |
1,5% |
1,5% |
1,4% |
10.415.115 |
CALABRIA |
4,4% |
4,9% |
5,7% |
4,8% |
36.197.303 |
SICILIA |
11,2% |
19,9% |
17,5% |
15% |
112.236.879 |
SARDEGNA |
3,7% |
2,6% |
4,1% |
3,5% |
26.328.469 |
TOTALE |
100% |
100% |
100% |
100% |
750.000.000 |
* Quota di popolazione in povertà assoluta (media 2012-2014).
** Quota di popolazione in condizione di grave deprivazione materiale (media 2012-2014).
*** Quota di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (media 2012-2014).
**** (0,5 X A) + (0,25 X B) + (0,25 X C).
Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo nazionale destinato al SIA, al fine di incrementare il beneficio concesso e/o ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso (art. 2, comma 4).
Progetti personalizzati di presa in carico
Elemento essenziale del nuovo strumento di lotta alla povertà è, oltre all’erogazione del sussidio economico, l’attivazione di interventi tesi al miglioramento del benessere complessivo e alla riconquista dell’autonomia del nucleo familiare.
A tale scopo il decreto affida ai Comuni la predisposizione di progetti personalizzati per la presa in carico dei soggetti interessati e finalizzati al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, secondo le linee guida di cui all’accordo in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Città e Autonomie locali) dell’11 febbraio 2016.
I progetti saranno realizzati tramite i servizi sociali e in sinergia con i centri per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con i soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà.
I requisiti per l’accesso sono dettagliati nel Decreto 26 maggio 2016 allegato.
I progetti saranno finalizzati principalmente alla ricerca attiva di lavoro, per mezzo di interventi quali tirocini, borse-lavoro, formazione e potranno prevedere anche percorsi attivi nella cura dei figli (scuola, salute, ecc.).
L’adesione e la partecipazione al progetto rappresenterà una condizione necessaria al godimento del beneficio.
Ulteriori precisazioni
Per la gestione del SIA, come già precisato e sulla scorta dell’esperienza maturata nella sperimentazione nei 12 maggiori Comuni, si è resa necessaria la previsione di un flusso di lavoro in grado di gestire le relazioni con l’utenza e, in particolare, le richieste di chiarimento da parte di cittadini e Comuni.
Ciò posto, l’utente che riceverà una reiezione della domanda per mancato possesso dei requisiti richiesti, potrà recarsi direttamente presso il proprio Comune (quello a cui ha presentato la domanda e dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere informazioni e presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.
Il Comune interpellato, laddove non sia in grado di fornire una risposta alle richieste di chiarimenti dei cittadini, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture Inps individuate e competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente il canale PEC.
Nel caso in cui l’utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all’Inps, il primo canale di accesso sarà rappresentato dal Contact Center Multicanale (CCM), o in alternativa dal canale Web “Inps Risponde”.
Considerate le caratteristiche dei cittadini che richiederanno i benefici del SIA, saranno valutati ulteriori canali per rispondere ai bisogni informativi dell’utenza.
Le domande potranno essere presentate ai Comuni dopo 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal prossimo 2 settembre.
I Comuni, infine, potranno iniziare a trasmettere le richieste, in ordine cronologico, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Fonte: Inps
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