Parlamento: la Legge Europea 2013-bis – le modifiche alla materia lavoro

PARLAMENTOIl Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, la legge n. 161 del 30 ottobre 2014 pdf_icon, con le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (c.d. Legge Europea 2013-bis).

La legge è operativa dal 25 novembre 2014.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

leggi l’articolo: Legge comunitaria 2014 – le novità immediate per il lavoropdf_icon (dr. Massi)

 


 

Queste le disposizioni in materia di lavoro

  1. articolo 13Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
  2. articolo 14Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale
  3. articolo 15Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca
  4. articolo 16Modifiche all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi

                               Art. 13 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di
  salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  Procedura  di
  infrazione n. 2010/4227. 
  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso
idonea documentazione, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A
tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza»; 
    b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure  di
prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei
lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». 
                               Art. 14 
 
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree
  dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   Servizio   sanitario
  nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185. 
  1. Decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  abrogati  il  comma  13  dell'articolo  41  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo  17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  2. Per fare fronte alle esigenze derivanti  dalle  disposizioni  di
cui al comma 1, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  garantiscono  la  continuita'  nell'erogazione  dei  servizi
sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso  una  piu'
efficiente allocazione delle risorse  umane  disponibili  sulla  base
della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal
comma 1, le medesime regioni e  province  autonome  attuano  appositi
processi di riorganizzazione e razionalizzazione  delle  strutture  e
dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle  disposizioni
vigenti e tenendo anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  15,
comma 13, lettera  c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine
di garantire la continuita' nell'erogazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni, i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia
di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario  nazionale
preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e  alle
cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo,
immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero,
in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo  non  sia  possibile  per  ragioni  oggettive,
adeguate misure di protezione del personale stesso.  Nelle  more  del
rinnovo   dei   contratti   collettivi   vigenti,   le   disposizioni
contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e
di riposo giornaliero, attuative  dell'articolo  41,  comma  13,  del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  66,  cessano  di  avere
applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1. 
                               Art. 15 
 
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,  in  materia
  di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle  navi  da  pesca.
  Procedura di infrazione n. 2011/2098. 
  1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  298,
nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli  obblighi  previsti
dal presente  allegato»  fino  a:  «nave  da  pesca  esistente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  obblighi  previsti  dal  presente
allegato  trovano  applicazione,  nella   misura   consentita   dalle
caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta  lo  richiedano
le caratteristiche del luogo di lavoro  o  dell'attivita',  le  condi
zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente». 
                               Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in
  materia di licenziamenti collettivi.  Procedura  di  infrazione  n.
  2007/4652. Sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
  del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12. 
  1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «piu'  di  quindici
dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»; 
  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda
procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata
la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12,  o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o  il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al  pagamento  in  favore
del dirigente di  un'indennita'  in  misura  compresa  tra  dodici  e
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,
avuto riguardo alla natura e alla gravita'  della  violazione,  fatte
salve le diverse previsioni sulla  misura  dell'indennita'  contenute
nei contratti e negli accordi collettivi  applicati  al  rapporto  di
lavoro»; 
  c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies». 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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