Min.Lavoro: sospensione obblighi occupazionali in presenza di procedure incentivanti l’esodo

MLIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 22 del 24 settembre 2014pdf_icon, ha esteso la possibilità della sospensione degli obblighi occupazionali riferiti all’assunzione di personale disabile, disciplinata dall’art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999web, alle ipotesi nelle quali il datore di lavoro, avvalendosi delle procedure incentivanti all’esodo, previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012, intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato.

Al momento le ipotesi che danno luogo alla sospensione degli obblighi occupazionali sono:

  1. l’intervento del trattamento integrativo salariale straordinario, limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata ed in proporzione al numero delle ore integrate;
  2. il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 della legge n. 863/1984, limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata ed in proporzione alla quantità di orario ridotto integrato;
  3. le procedura collettiva di riduzione di personale ex legge n. 223/1991. Nel caso in cui la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti la sospensione, da far valere su tutto su territorio nazionale, decorre dal momento in cui è stata aperta la procedura di mobilità (con l’invio della comunicazione alle RSU, alle RSA ed alle organizzazioni di categoria) fino a quando l’ultimo lavoratore licenziato a seguito di detta procedura ha diritto di precedenza alla riassunzione (sei mesi dal recesso, alla luce dell’art. 8, comma 1, della legge n. 223/1991 che richiama la previsione dell’art. 15 della legge n. 264/1949, modificata per effetto del D.L.vo n. 297/2002 che ha ridotto il periodo dai dodici mesi originari);
  4. il ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, con le stesse limitazioni avanti indicate (interpello n. 38/2008 e n. 44/2009);
  5. il ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (interpello n. 10/2012);
  6. il ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993, con le stesse modalità individuate dal Legislatore per il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 della legge n. 863/1984 (interpello n. 10/2012);
  7. il ricorso alla procedura individuata dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (di cui parla la circolare n. 24/2013) che è attivabile per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti (il computo va effettuato con gli stessi criteri individuati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991), attraverso incontri e successivi accordi anche nell’ambito di procedure collettive di riduzione di personale, con le organizzazioni sindacali, alfine di agevolare l’esodo dei dipendenti più anziani (compresi i dirigenti) ai quali manchino non più di quattro anni per raggiungere il traguardo della pensione di vecchiaia o di quella anticipata. La procedura, abbastanza complessa ed onerosa, prevede la validazione dell’accordo da parte dell’INPS e la costituzione di una fideiussione bancaria finalizzata a garantire gli impegni del datore di lavoro circa il pagamento della parte di competenza relativa al trattamento che l’Istituto eroga fino al raggiungimento del requisito. Il Dicastero del Lavoro ha chiarimento affermato che il ricorso alla procedura ex art. 4 presuppone una situazione aziendale di crisi con eccedenze di personale da gestire del tutto analoga alla ipotesi di sospensiva degli obblighi occupazionali per integrazione salariale straordinaria (limitazione in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale).

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

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Autore: La Redazione

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