Min.Salute: COVID-19 – Lazio: limitazione agli spostamenti e didattica a distanza

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020, l’Ordinanza 21 ottobre 2020, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla Regione Lazio.

Due le norme principali.

Limitazione agli spostamenti notturni

Prevista una limitazione agli spostamenti in orario notturno (articolo 2). Sul territorio della Regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute.

La limitazione sarà attiva dalle ore 24,00 del 23 ottobre al 22 novembre 2020.

La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Potenziamento della didattica digitale

Con esclusione degli iscritti al primo anno, dovrà essere previsto un potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle università, per una quota pari al 50% degli studenti delle secondarie e del 75 per gli studenti universitari.

La predetta limitazione sarà attiva dal 26 ottobre al 25 novembre 2020.

 

Fonte: Min. Salute

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 ottobre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14  luglio  2020,  n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di  contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25  marzo  2020,  n.  19  e  16
maggio 2020, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020,  n.  35»,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13  ottobre  2020,
n. 253; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
ottobre  2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020,  n.  35»,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18  ottobre  2020,
n. 258; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 settembre  2020
che  ha  disposto  ulteriori  misure   in   relazione   all'andamento
epidemiologico su scala internazionale; 
  Visto il documento recante  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale»  predisposto  dal  Ministero  della
salute, dall'Istituto superiore di sanita', dal  coordinamento  delle
regioni e  province  autonome  che  fornisce  elementi  generali  per
rafforzare  la  preparedness  per  fronteggiare  le  infezioni  nella
stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del  12  ottobre  2020
Conferenza delle regioni e delle province autonome); 
  Considerato che: 
  a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva  un
costante aumento  del  numero  di  contagiati,  registrato  anche  in
correlazione all'aumento dell'attivita' di testing; 
  come evidenziato nel documento del Ministero della  salute  citato,
sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a  rallentare  la
trasmissione del virus SARS-CoV-2,  che  misure  di  preparedness  e,
quindi, di potenziamento del contenimento gia' attuato e,  in  attesa
dell'immunita', misure volte alla strutturazione  di  un  sistema  di
convivenza e adattamento del servizio sanitario alla  gestione  delle
patologie in modo combinato con  il  virus,  per  pazienti  positivi,
spesso asintomatici o paucisintomatici; 
  in proposito, le azioni  di  fase  VI,  elaborate  dalla  Direzione
salute della Regione Lazio, richiedono un ulteriore potenziamento  in
termini di offerta ospedaliera  e  di  presa  in  carico  e  gestione
territoriale  dell'attivita'  assistenziale,  con  incremento   della
dotazione posti letto COVID dedicati  e  con  la  predisposizione  di
percorsi separati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo
delle infezioni correlate all'assistenza; 
  Dato atto che: 
  con nota prot. n. 837904 del 30 settembre 2020 inoltrata a tutte le
associazioni  di  categoria  e  agli  enti  del  Servizio   sanitario
regionale l'amministrazione ha richiesto  l'eventuale  manifestazione
di disponibilita' all'allestimento di posti letto per acuti ordinari,
di terapia intensiva, semintensiva, e  di  posti  UDI  oltre  che  di
assistenza  sanitaria  e  socio-sanitaria  territoriale   in   regime
residenziale; 
  con proprie note le strutture Ospedale Israelitico, Villa  Tiberia,
Villa Serena, San Feliciano, Policlinico Di Liegro, Ospedale Vannini,
Campus Bio Medico, INI Citta' Bianca, Villa  delle  Querce,  Casa  di
Cura Guarnieri, IDI,  Nuova  Itor,  Regina  Apostolorum,  Policlinico
Casilino, Villa S. Pietro Fatebenefratelli, Policlinico Gemelli hanno
manifestato l'interesse alla destinazione delle stesse a COVID Center
(totale o parziale) dedicate all'assistenza di  pazienti  affetti  da
virus SARS-CoV-2; 
  in data 20  ottobre  2020  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale pubblici hanno rappresentato le azioni di sistema
che stanno approntando per far fronte all'intervento di rafforzamento
e di gestione combinata di assistenza verso pazienti positivi; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, allo scopo  di  potenziare  l'offerta
sanitaria  e  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus,
provvedere nei seguenti termini: 
  incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di
pazienti affetti da COVID-19,  identificando  strutture  pubbliche  e
private ulteriori rispetto a quella gia' inserite nella  rete  COVID,
anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di
quelle gia' inserite in rete,  secondo  la  configurazione  riportata
nella tabella  allegata  alla  presente  ordinanza  per  farne  parte
integrante e sostanziale (allegato 1); 
  dare mandato alla Direzione salute e  integrazione  sociosanitaria,
in coordinamento con l'Unita' di crisi regionale, di provvedere  alla
definizione dei trasferimenti  di  attivita'  tra  nodi  della  rete,
necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e
conseguentemente    al    riassetto    complessivo     dell'attivita'
assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata
riallocazione,  anche  parziale,   dei   livelli   di   finanziamento
assegnati; 
  dare mandato alla Direzione salute e  integrazione  sociosanitaria,
in  coordinamento  con  l'Unita'  di  crisi  regionale,  di  disporre
l'eventuale  e  necessario   adattamento   dell'assetto   complessivo
dell'offerta assistenziale in linea con  l'evoluzione  dell'emergenza
COVID-19; 
  limitare gli spostamenti durante la fascia  oraria  24,00-5,00  del
giorno successivo a comprovate  esigenze  lavorative,  situazioni  di
necessita' o motivi di salute; 
  potenziare la didattica a distanza sia presso le scuole  secondarie
che presso le universita'; 
  Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte  e
motivate  integrino  le  condizioni  di  eccezionalita'  ed   urgente
necessita' di tutela della salute pubblica,  volte  a  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                   Potenziamento della rete COVID 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si
ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto  dedicati
all'assistenza  di  pazienti  affetti  da   COVID-19,   identificando
strutture pubbliche  e  private  ulteriori  rispetto  a  quella  gia'
inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate  e  provvedere
all'ampliamento dei posti di quelle gia' inserite in rete, secondo la
configurazione  riportata  nella  tabella  allegata   alla   presente
ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1). 
  2.  Alla  Direzione  salute  e  integrazione  sociosanitaria  della
Regione Lazio, in coordinamento con l'Unita' di crisi  regionale,  e'
demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti
di attivita' tra nodi della rete, necessari  all'attuazione  del  suo
potenziamento come sopra ordinato, e  conseguentemente  al  riassetto
complessivo    dell'attivita'    assistenziale    derivante     dalle
riconversioni  di  presidi,  con   correlata   riallocazione,   anche
parziale, dei livelli di finanziamento assegnati. 
  3. La Direzione salute e integrazione sociosanitaria della  Regione
Lazio, in coordinamento con l'Unita' di  crisi  regionale,  disporra'
l'eventuale  e  necessario   adattamento   dell'assetto   complessivo
dell'offerta assistenziale in linea con  l'evoluzione  dell'emergenza
COVID-19. 
                               Art. 2 
 
           Limitazione agli spostamenti in orario notturno 
 
  1. Sul territorio della regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00  del
giorno successivo  sono  consentiti  esclusivamente  gli  spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo  esemplificativo
il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro  e
viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni  di  necessita'  o
d'urgenza,  ovvero  per  motivi  di  salute.  La  sussistenza   delle
situazioni che consentono gli  spostamenti  in  tale  arco  temporale
incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione  resa
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2). 
                               Art. 3 
 
Potenziamento della didattica digitale  integrata  nelle  istituzioni
  scolastiche secondarie di secondo grado e nelle universita' 
 
  1.  Le  istituzioni  scolastiche  secondarie   di   secondo   grado
incrementano il ricorso alla didattica  digitale  integrata  per  una
quota pari al cinquanta per  cento  degli  studenti,  con  esclusione
degli iscritti al primo anno. 
  2. Le universita' incrementano il ricorso alla  didattica  digitale
integrata per una  quota  pari  al  settantacinque  per  cento  degli
studenti iscritti,  con  esclusione  delle  attivita'  formative  che
necessitano della presenza  fisica  o  l'utilizzo  di  strumentazioni
(quali, ad esempio,  le  attivita'  nei  laboratori  scientifici,  le
attivita' formative  da  esercitare  necessariamente  presso  servizi
clinici secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono
svolti, le attivita'  di  tirocinio  dei  corsi  di  laurea  di  area
sanitaria non procrastinabili). 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni dell'art. 1 della presente  ordinanza  producono
effetto dalla data di pubblicazione. 
  2. Le disposizioni dell'art. 2 della presente  ordinanza  producono
effetto dalle ore 24,00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di  trenta
giorni. 
  3. Le disposizioni dell'art. 3 della presente  ordinanza  producono
effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020  per  il  periodo  di  trenta
giorni. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Speranza        
   Il presidente 
della Regione Lazio 
     Zingaretti 
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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