Min.Salute: COVID-19 – disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020, l’ordinanza 30 luglio 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Fonte: Min. Salute

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 luglio 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04219)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli  artt.  32,  117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  dell'11  giugno
2020, n. 147; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2020, n. 165; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 luglio 2020, n. 172; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  14  luglio
2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno
2020,  nonche'  le  disposizioni  contenute  nelle  sopra  richiamate
ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020,  n.  178,  che  sostituisce  la  richiamata
ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 2020, n. 187; 
  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  e  comma  5,  che  ha
prorogato sino al 15 ottobre 2020  lo  stato  di  emergenza,  nonche'
l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  14
luglio 2020 e, pertanto,  delle  richiamate  ordinanze  del  Ministro
della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del  richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  di  disporre  ulteriori  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                        la seguente ordinanza 
 
                               Art. 1 
 
                 Disposizioni in materia di ingresso 
                 e transito nel territorio nazionale 
 
  1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30
giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 14 luglio 2020 e dal decreto-legge 30  luglio  2020,  n.
83, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)  l'ingresso  nel
territorio nazionale  di  cittadini  di  Stati  terzi  residenti  nei
seguenti Stati e territori:  Australia,  Canada,  Georgia,  Giappone,
Marocco, Nuova  Zelanda,  Repubblica  di  Corea,  Ruanda,  Tailandia,
Tunisia, Uruguay». 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  2,   comma   1,   del
decreto-legge n. 19 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non  oltre  dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020,  n.
83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro  della  salute
16 luglio 2020 e 24 luglio 2020. 
  3. La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione
della stessa 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 luglio 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Speranza          
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
 
  A norma dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli artt. 21-bis, 21-ter
e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Redazione

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