Min.Lavoro: nomina, revoca e durata in carica dei RLS
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, all’Unione Sindacale di Base dei VV.F., risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, con interpello in materia di sicurezza n. 16 del 6 ottobre 2014 ha dato parere in merito alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, nello specifico, se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.
Sunto della risposta ministeriale:
“Le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.Lgs. n. 8l /2008 prevede espressamente.
Di conseguenza, i RLS il cui “mandato’ sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione – di particolare complessità – di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all’esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.”
Fonte: Ministero del Lavoro