Min.Lavoro: risoluzione per lavoratori assunti a tempo indeterminato da Agenzie di somministrazione
Pubblicato il 12 Gen 2015
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 12 gennaio 2015
, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in merito alla applicabilità dell’art. 7 della L. n. 604/1066, alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.
Più in particolare viene richiesto quale disciplina trovi applicazione, tenuto conto che l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, indica che “le disposizioni di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991, non trovano applicazione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della L. n. 604/1966, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12“.
La risposta in sintesi del Ministero:
“…Ciò premesso, l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra tuttavia escludere l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica. Del resto, con tale disposizione, il Legislatore ha in qualche modo equiparato tali fattispecie a quelle già previste dall’art. 4, comma 14, della L. n. 223/1991, secondo il quale “il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato“.
Lo stesso art. 22, comma 4, tuttavia, per l’ipotesi suddetta, richiama l’applicabilità degli artt. 3 e 12 della L. n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’art. 7 della stessa L. n. 604/1966, peraltro introdotta dalla L. n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003.
Pertanto, in linea con quanto già chiarito con il precedente interpello n. 27/2013, si ritiene che per le ipotesi oggetto dell’interpello in esame, trovi applicazione la procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.”.
Fonte: Ministero del Lavoro
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