Min.Lavoro: requisiti delle Agenzie per il lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il Decreto 10 aprile 2018, con i requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
In particolare, la presenza di competenze professionali adeguate e locali idonei per l’esercizio dell’attività.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 aprile 2018
Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, prevede la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e in particolare, l'art. 9, comma 1, lettera h); Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004, recante «Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 21 dicembre 2017; Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella riunione del 26 gennaio 2018; Decreta: Art. 1 Competenze professionali 1. Le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, di seguito denominato decreto legislativo, devono avere personale qualificato secondo le modalita' di seguito indicate: a) per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo: 1) almeno quattro unita' nella sede principale; 2) almeno due unita' per ogni unita' organizzativa; 3) per ogni unita' organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore; b) per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo: 1) almeno due unita' nella sede principale; 2) almeno una unita' per ogni eventuale unita' organizzativa periferica; 3) per ogni unita' organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore. 2. Per personale qualificato si intende personale dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualita' di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. 3. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresi' conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. 4. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. 5. Le agenzie per il lavoro comunicano all'ANPAL l'organigramma aziendale delle unita' organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula e le variazioni successivamente intervenute. Tale elenco deve essere consultabile da parte di coloro che intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.
Art. 2 Locali per l'esercizio dell'attivita' 1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali e attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo. 2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attivita' devono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali devono essere adeguate allo svolgimento dell'attivita' nonche' conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attivita' autorizzate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo devono possedere i seguenti requisiti: a) conformita' alla disciplina urbanistica-edilizia vigente; b) conformita' alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro; c) conformita' alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilita' e visitabilita' per i disabili; d) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attivita', in coerenza con il servizio effettuato; e) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore; f) indicazione visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al pubblico; g) indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi: 1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili; 2) il nominativo del responsabile dell'unita' organizzativa. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di somministrazione e intermediazione e' richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale. 5. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attivita' autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 3, i seguenti: a) garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico; b) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.
Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le Agenzie per il lavoro gia' autorizzate allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la fondazione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore. 2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le istanze di autorizzazione successive alla sua entrata in vigore.
Art. 4 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2004, n. 153, e' abrogato. Roma, 10 aprile 2018 Il Ministro: Poletti