Min.Lavoro: COVID-19 – decontribuzione per le filiere agricole, pesca e acquacoltura
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, il quale riconosce, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le imprese che potranno beneficiare della decontribuzione, sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:
- 01.11 xx – Coltivazione di cereali
- 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
- 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 – Coltivazione di uva
- 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 – Riproduzione piante
- 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 – Allevamento di suini
- 01.47.00 – Allevamento di pollame
- 01.49.10 – Allevamento di conigli
- 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 – Apicoltura
- 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
- 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), e, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2; Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione (C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono quelle che svolgono le attivita' individuate dai codici Ateco di cui all'allegato 1 del presente decreto. 3. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2 Modalita' operative 1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo». 2. L'esonero di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 3. L'agevolazione contributiva di cui al presente decreto e' riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020. 4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente tale limite. 5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione. 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione, che dovra' essere effettuata entro il 31 marzo 2021. 8. L'INPS provvede ad emanare, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all'esonero straordinario recante, tra l'altro, le modalita' di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
Art. 3 Versamenti e rimborsi 1. In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero gia' scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime. 2. In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 gia' versata potra' essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro. 3. In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale di cui al comma 1 dell'art. 2, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. 4. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovra' provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1948
Allegato 1 01.11 xx - Coltivazione di cereali 01.50 xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attivita' mista 01.28 xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette 01.21.00 - Coltivazione di uva 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 01.30 - Riproduzione piante 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini 01.46.00 - Allevamento di suini 01.47.00 - Allevamento di pollame 01.49.10 - Allevamento di conigli 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia 01.49.40 - Bachicoltura 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca 01.49.30 - Apicoltura 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche 56.10.12 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole 55.20.52 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.