Min.Lavoro: COVID-19 – decontribuzione per le filiere agricole, pesca e acquacoltura

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, il quale riconosce, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le imprese che potranno beneficiare della decontribuzione, sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:

  • 01.11 xx – Coltivazione di cereali
  • 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
  • 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
  • 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
  • 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
  • 01.21.00 – Coltivazione di uva
  • 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
  • 01.30 – Riproduzione piante
  • 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
  • 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
  • 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
  • 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
  • 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
  • 01.46.00 – Allevamento di suini
  • 01.47.00 – Allevamento di pollame
  • 01.49.10 – Allevamento di conigli
  • 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
  • 01.49.40 – Bachicoltura
  • 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
  • 01.49.30 – Apicoltura
  • 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
  • 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
  • 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
  • 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
  • 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
  • 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
  • 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
  • 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
  • 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2020 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
(C(2020) 1863),  cosi'  come  modificata  dalle  comunicazioni  della
Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215),  dell'8  maggio
2020 (C(2020) 3156) e del  29  giugno  2020  (C(2020)  4509),  e,  in
particolare,  la  sezione  3.1  e  le  sue  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2; 
  Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  alla  Commissione
europea in data 6 luglio  2020,  recante  «Misure  a  sostegno  delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale,  nei  settori  della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato  con  decisione
(C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art.  222,  comma  2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, recante misure  urgenti  in  materia  di  salute,
sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire
il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese  appartenenti  alle
filiere   agrituristiche,   apistiche,    brassicole,    cerealicole,
florovivaistiche,     vitivinicole     nonche'      dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'  riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti  per  il  periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 
  2. Le imprese di cui  al  comma  1  sono  quelle  che  svolgono  le
attivita' individuate dai codici Ateco  di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto. 
  3.  Resta   ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
                               Art. 2 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020  e  in  coerenza
con  i  limiti  individuali   fissati   dalla   comunicazione   della
Commissione europea del 19 marzo  2020  (C(2020)  1863),  cosi'  come
modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio  2020  (C(2020)  3156)  e  del  29
giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare,  dalla  sezione  3.1  e
dalle sue successive modifiche e  integrazioni,  di  seguito  «Quadro
temporaneo». 
  2. L'esonero di cui all'art. 1 e'  riconosciuto  nei  limiti  della
contribuzione  dovuta  dai  datori  di  lavoro,  al  netto  di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente
spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30  giugno
2020. 
  3. L'agevolazione  contributiva  di  cui  al  presente  decreto  e'
riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione  delle  domande  da
parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella
domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli
aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto  del
«Quadro temporaneo» nell'anno 2020. 
  4. In caso  di  superamento  del  limite  individuale  fissato  dal
«Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
tale limite. 
  5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura
proporzionale a tutta la platea dei  beneficiari  che  hanno  diritto
all'agevolazione. 
  6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori  entrate  derivanti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi  elementi  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  7.  Il  rimborso  all'INPS  degli  oneri   derivanti   dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base  di  apposita
rendicontazione, che dovra' essere effettuata entro il 31 marzo 2021. 
  8. L'INPS provvede ad emanare, entro venti giorni  dall'entrata  in
vigore del  presente  decreto,  una  circolare  relativa  all'esonero
straordinario recante, tra l'altro,  le  modalita'  di  presentazione
della domanda di accesso all'agevolazione. 
                               Art. 3 
 
                        Versamenti e rimborsi 
 
  1. In attesa della messa a  disposizione  da  parte  dell'INPS  del
modello di istanza  di  esonero,  i  versamenti  della  contribuzione
riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero gia'  scaduti  e
non  ancora  versati,  ovvero  in  scadenza,  sono  sospesi   per   i
destinatari dell'agevolazione fino alla  data  di  definizione  delle
istanze medesime. 
  2. In caso  di  esito  favorevole  dell'istanza,  la  contribuzione
riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020
gia' versata potra' essere compensata con la contribuzione in  futuro
dovuta dal datore di lavoro. 
  3. In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero  sia
concesso in quota parte  per  il  superamento  del  limite  di  spesa
individuale di cui al comma 1 dell'art. 2,  i  contribuenti  dovranno
provvedere al versamento della quota risultata eccedente in  un'unica
soluzione  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  degli   esiti
dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  4.  In  caso  di  rigetto  dell'istanza,  il   richiedente   dovra'
provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1,
comprensivi di sanzioni civili  e  interessi  calcolati  a  decorrere
dalla data della scadenza ordinaria del versamento. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 settembre 2020 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1948 
                                                           Allegato 1 
 
    01.11 xx - Coltivazione di cereali 
    01.50  xx  -  Coltivazione  agricole  associate   all'allevamento
animale attivita' mista 
    01.28  xx  -  Coltivazione  di  spezie,   piante   aromatiche   e
farmaceutiche 
    01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria 
    01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette 
    01.21.00 - Coltivazione di uva 
    01.29.00 - Coltivazione  di  altre  colture  permanenti  (inclusi
alberi di Natale) 
    01.30 - Riproduzione piante 
    01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di
latte crudo 
    01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne 
    01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini 
    01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi 
    01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini 
    01.46.00 - Allevamento di suini 
    01.47.00 - Allevamento di pollame 
    01.49.10 - Allevamento di conigli 
    01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia 
    01.49.40 - Bachicoltura 
    01.49.90 - Allevamento di altri animali nca 
    01.49.30 - Apicoltura 
    03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 
    03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi 
    03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare  e
servizi connessi 
    03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 
    46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e  alimenti  per  il
bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina 
    46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 
    47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante 
    47.89.01 - Commercio al dettaglio  ambulante  di  fiori,  piante,
bulbi, semi e fertilizzanti 
    82.99.03 - Servizi  di  gestione  di  pubblici  mercati  e  spese
pubbliche 
    56.10.12  -  Attivita'  di  ristorazione  connesse  alle  aziende
agricole 
    55.20.52 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole 
    81.30.00 - Cura  e  manutenzione  del  paesaggio  inclusi  parchi
giardini e aiuole. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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