Min.Lavoro: oneri delle visite mediche ex art. 41 del DLvo n. 81/2008
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 14 del 25 ottobre 2016, ha fornito, all’Unione Sindacale di Base (USB), un parere in merito in merito ai seguenti quesiti:
1. “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”;
2. “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.
La sintesi della risposta:
“I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (vedi al riguardo anche interpello sicurezza n. 18/2014).”.
Fonte: Ministero del Lavoro