Min.Lavoro: obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 19 del 25 ottobre 2016, ha fornito, all’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA), un parere in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.

 

La sintesi della risposta:

“Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche” (art. 2, comma 4, DM 388/2003). Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


La Redazione

Autore: La Redazione

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