Min.Lavoro: interpello 7/2008 – Parametri da porre a base di calcolo per le pensioni erogate dall’Inps-Fondo Volo
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 marzo 2008, ad un interpello dell’AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati in merito parametri da porre a base di calcolo per le pensioni erogate dall’Inps-Fondo Volo e al nuovo limite massimo di retribuzione pensionabile – interpretazione art. 24, comma 7, L. n. 859/1965 (come sostituito dall’art. 8, L. n. 480/1988) e art. 1-quater, comma l, D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, da Legge n. 291/2004, si è così espressa:
[su_quote]”….Alla luce degli elementi di riflessione forniti dalla giurisprudenza e di ulteriori approfondimenti, si ritiene che si debba mutare l’attuale indirizzo interpretativo riguardo al citato comma 7 e di conseguenza cambiare il sistema di calcolo. Pertanto, modificando l’attuale sistema, il confronto tra il limite massimo di retribuzione pensionabile dell’anno considerato e quello dell’anno precedente, dovrà essere effettuato tra il limite dell’anno considerato e il tetto “riconosciuto” per l’anno precedente (ossia non quello effettivamente realizzato, bensì quello considerato per l’anno precedente) e così di seguito. Se, per esempio, il limite massimo di retribuzione pensionabile del 1998 è pari a 100 e nel 1999 è pari a 95, il limite per il 1999 è pari a 100 (limite dell’anno precedente). Dunque il limite massimo di retribuzione pensionabile per l’anno 1999 diventa 100. Se nel 2000 il limite è pari a 90, il massimale è ancora pari a 100 (limite riconosciuto per l’anno precedente). In altri termini, sulla base della suddetta interpretazione, qualora il limite massimo di retribuzione pensionabile successivo al primo risulti inferiore al precedente, si deve continuare a fare riferimento al primo, il quale a sua volta funge di riferimento per l’anno successivo, in modo tale che, in caso di riduzione delle retribuzioni di riferimento su cui si calcola il massimale, il massimale originario resterà invariato. E la ratio della disposizione sta, appunto, nell’intento di salvaguardare il limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, nelle ipotesi in cui la media delle retribuzioni (percepite dai dipendenti della azienda nazionale di navigazione maggiormente rappresentativa e peraltro non da tutti i dipendenti ) diminuisca. Si evidenzia che in seguito al D.Lgs. n. 314/1997 le indennità di volo sano state assoggettate a contribuzione nella misura del 50% (precedentemente nella misura del 100%) e i tetti pensionabili hanno subito, di conseguenza, una forte diminuzione. Detta interpretazione logico letterale sembra trovare conferma anche in un’interpretazione sistematica delle norme. Infatti, quando il Legislatore ha voluto ridurre il tetto pensionabile, lo ha stabilito espressamente come avvenuto con l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 164/1997, che ha disposto che il limite massimo di retribuzione pensionabile venisse ridotto nella misura del 10% dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (10 luglio 1997) e del 20% dal 1° gennaio 2000. Con l’interpello in esame, inoltre, vengono segnalati gli effetti discriminatori determinati dal nuovo limite massimo di pensione ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 1, del D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004 (l’80% della retribuzione pensionabile calcolata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite), trovando lo stesso applicazione solo per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 164/1997 e cioè ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni interi. Tale normativa non può essere oggetto di interpretazione diversa dalla sua portata. Sulla questione, tuttavia, si coglie l’occasione per evidenziare la nascita di un nuovo filone di contenzioso amministrativo e giudiziario, relativo all’interpretazione del comma l, del preindicato art. 1-quater della L. n. 291/2004 il quale prevede che, a decorrere dallo gennaio 2004, per i soggetti di cui all’art. 2, comma l, del D.Lgs. n. 164/1997, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare l’80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. Si ritiene che detta norma vada interpretata nel senso che la variazione dei limiti massimi di pensione sia applicabile soltanto alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2004 senza comprendere quelle maturate anteriormente a tale data. Il citato articolo introduce, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 164/1997 – a decorrere dallo gennaio 2004 – un nuovo sistema di calcolo ai fini della determinazione della misura massima del trattamento di pensione. Tale norma nulla dispone con riguardo alla riliquidazione, necessaria per l’estensione del nuovo sistema di calcolo del limite massimo di pensione a soggetti cui la pensione sia già stata liquidata. Si sottolinea, infatti, che l’eventuale applicazione del predetto art. l-quater, comma 1 alle pensioni già in essere comporterebbe una vera e propria riliquidazione del trattamento pensionistico (anche laddove potrebbe determinarsi una riduzione dei trattamenti pensionistici in godimento) e non una operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione già effettuata della pensione.”.[/su_quote]