Min. Lavoro: interpello 42/2008 – Contratto di solidarietà espansivo e contributo dovuto dal datore di lavoro
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 42 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla interpretazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984 recante “Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali”, con riguardo alle specifiche voci che costituiscono la retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria sulle quali calcolare il contributo, posto a carico dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, dovuto a favore dei datori di lavoro che attivano il contratto di solidarietà espansivo.
La risposta in sintesi:
“…. In risposta al quesito proposto si ritiene che, stante il carattere della stabilità che le connota, la paga base o minimo contrattuale (ossia l’ammontare della retribuzione determinata dal contratto collettivo a seconda della categoria e qualifica attribuite al lavoratore) e l’indennità di contingenza (ossia l’importo che ha la funzione di adeguare la retribuzione agli aumenti del costo della vita, inglobato da molti contratti nella paga base) siano sicuramente computabili ai fini del calcolo de quo.
Considerazioni specifiche vanno poi svolte con riferimento ad ulteriori elementi della retribuzione che possono essere presi in considerazione per individuare la base retributiva su cui calcolare il contributo.
Viene in rilievo in tal senso, innanzitutto, il c.d. terzo elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) che è stato introdotto dal Protocollo di Intesa del 31 luglio 1992 allo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari in seguito all’abolizione del meccanismo della “scala mobile.”
Occorre, inoltre, prendere in esame gli scatti di anzianità che rappresentano gli importi corrisposti in conseguenza dell’anzianità di servizio maturata dal lavoratore presso una medesima azienda (secondo importi e numero massimo di scatti previsti dai singoli CCNL).
Ulteriori elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva, come la 13° e la 14° mensilità, l’indennità di cassa o l’indennità sostitutiva della mensa, concorrono anch’essi a costituire la retribuzione lorda del dipendente.
Considerata la ratio del contratto di solidarietà espansivo e ritenuto che il “terzo elemento distinto dalla retribuzione” (E.D.R.), nonché gli scatti di anzianità e la 13° o la 14° mensilità rappresentano emolumenti corrisposti al lavoratore con cadenza periodica in conseguenza dello svolgimento del rapporto di lavoro e risultano, pertanto, caratterizzati dalla stabilità dell’erogazione – al pari della paga base e dell’indennità di contingenza – si ritiene che dette voci retributive facciano parte della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il calcolo del contributo a favore del datore di lavoro che applica il contratto di solidarietà espansivo.”.