Min. Lavoro: interpello 9/2011 – Doppia attività lavorativa da parte di un agrotecnico laureato e regime previdenziale
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 dell’8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in merito al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell’agrotecnico laureato che svolga, oltre all’attività libero professionale, in via prevalente, un’altra attività di tipo autonomo.
La risposta in sintesi:
[su_quote]”…Lo svolgimento di un’attività secondaria rispetto ad un’attività espletata in via principale dall’agrotecnico può comportare l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell’INPS, di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, ovvero l’imputazione del reddito nell’ambito della gestione separata presso l’ENPAIA, di cui al regolamento del medesimo Ente entrato in vigore dal 1° gennaio 2009. L’elemento che discrimina l’iscrizione presso l’una o l’altra gestione separata è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria: se riguarda un’attività per il cui esercizio è prevista l’iscrizione presso l’apposito albo degli agrotecnici di cui all’art. 11 sopra richiamato, ovvero se concerne un’attività diversa, per la quale non è richiesto l’obbligo di iscrizione presso il suddetto albo. Nel caso in cui il reddito derivi dallo svolgimento di un’attività rientrante nella norma di cui all’art. 11 citato, il medesimo andrà a confluire nella gestione separata presso l’ENPAIA, con aumento del relativo montante contributivo ai fini previdenziali.”[/su_quote]