Min. lavoro: interpello 46/2009 – Dichiarazione di responsabilità dei lavoratori per l’anzianità di iscrizione Enpals
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 46 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Produttori Televisivi (APT), in merito alla disciplina sanzionatoria e all’eventuale possibilità di azioni di rivalsa nell’ipotesi in cui l’impresa abbia erroneamente liquidato all’Enpals una somma a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.Lgs. n. 182/1997, sulla base di una dichiarazione di responsabilità effettuata dal lavoratore, che risulti successivamente non veritiera.
La risposta in sintesi:
” …, Si ritiene che, per la soluzione del quesito proposto, si debbano distinguere il regime di responsabilità del datore di lavoro nei riguardi dell’Enpals dal regime di responsabilità relativo ai rapporti interni tra i privati debitori dell’obbligazione contributiva, vale a dire tra il datore di lavoro ed il lavoratore.
Per quanto riguarda i rapporti tra l’obbligato al pagamento dell’obbligazione contributiva, vale a dire il datore di lavoro e l’Enpals, in caso di riscontrate omissioni contributive ancorché originate da una falsa dichiarazione di responsabilità del lavoratore che risulti non veritiera, l’Istituto accerta l’omissione contributiva e applica al datore di lavoro il previsto regime sanzionatorio connesso all’omissione contributiva stessa. Al riguardo si ritiene infatti che l’Enpals non possa sanzionare il lavoratore in quanto è il datore di lavoro il soggetto legalmente obbligato al versamento dei contributi all’Istituto, compresi quelli che sono a carico del lavoratore.
Per quanto riguarda invece i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, poiché l’omissione contributiva è originata dalla falsa dichiarazione di responsabilità del lavoratore, il datore di lavoro ha certamente a disposizione nei confronti del lavoratore tutti gli strumenti civilistici per il risarcimento del danno, quanto meno per il danno patrimoniale subito a causa dell’errata dichiarazione.
Si precisa però che il datore di lavoro, qualora intenda verificare la veridicità del contenuto della dichiarazione di responsabilità presentata dal lavoratore, potrebbe utilizzare lo specifico strumento giuridico che l’ordinamento mette a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. Infatti, l’art. 71, comma 4, di tale Decreto prevede la possibilità, anche per i privati, di effettuare controlli rispetto a dati in possesso della pubblica amministrazione e dispone che “qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentano di cui all’art. 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso degli strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”. Sulla base della norma, dunque, previa richiesta del consenso del lavoratore, si potrebbe configurare in capo al datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione sindacale di appartenenza che promuovesse presso l’Enpals un accordo in tal senso, un interesse giuridicamente tutelato nei confronti dell’Istituto alla verifica delle informazioni rese dal lavoratore mediante la dichiarazione di responsabilità da questi resa ai sensi della circolare Enpals n. 27/1997.
In ogni caso si ritiene che, anche indipendentemente dalla definizione di accordi con l’ente pubblico preposto, il datore di lavoro sia comunque legittimato a richiedere tali verifiche all’Enpals, sussistendo in tal caso un interesse giuridicamente tutelato all’accesso agli atti anche ai sensi della normativa generale di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.
Pertanto il datore di lavoro, che pure rimane il responsabile nei confronti dell’Enpals del dovuto contributivo e di ogni eventuale differenza a tale titolo accertata dall’Istituto rispetto a quanto liquidato, può comunque tutelare la propria posizione ed il proprio interesse a non rispondere di eventuali omissioni contributive direttamente causate da una errata o falsa dichiarazione di responsabilità del lavoratore in merito alla propria posizione contributiva nei confronti dell’Istituto, sia in fase preventiva rispetto al pagamento dei contributi, attraverso lo strumento di cui al D.P.R. n. 445/2000 e tramite l’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, sia in fase successiva rispetto all’eventuale accertamento delle omissioni stesse da parte dell’Enpals, facendo ricorso agli ordinari rimedi risarcitori previsti dal diritto civile.”.