Min. lavoro: interpello 34/2007 – Esonero dal lavoro notturno per il personale navigante
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 16 novembre 2007, ad un interpello dell’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo in merito sull’“esonero dal lavoro notturno per il personale navigante dipendente da aziende di trasporto aereo”, si è così espressa:
“….Ne deriva che, per quanto concerne il personale di volo delle compagnie di aviazione civile, deve ritenersi tuttora in vigore la disciplina di cui all’ art. art. 53 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (“è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”).”.