Min. lavoro: interpello 29/2007 – Cumulo riposo giornaliero di 11 ore e riposo settimanale di 24 ore
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 11 ottobre 2007, ad un interpello della Confcommercio di Roma in merito alla corretta interpretazione del principio, stabilito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, del cumulo fra il riposo giornaliero di 11 ore ed il riposo settimanale di 24 ore, si è così espressa:
“….Il principio del cumulo non solo conosce le eccezioni previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), tra le quali rientrano proprio le attività a turni citate dalla scrivente Associazione, ma può legittimamente essere derogato dai contratti collettivi di cui alla lett. d), sia pure a condizione che la concreta soluzione organizzativa individuata dall’azienda consenta di evitare la deroga anche al principio di non sovrapponibilità (o “infungibilità”) dei due riposi. In tale ultimo caso, difatti, l’interpretazione della norma verrebbe a configgere con quella fornita dalla Corte Costituzionale in materia di infungibilità tra le diverse tipologie di riposi (Corte Cost. 28 aprile 1976, n. 102). Non può, dunque, ritenersi esteso al periodo di 35 ore il vincolo della consecutività (inderogabile) applicabile al singolo riposo settimanale di 24 ore.”.