Min. lavoro: interpello 27/2012 – Contratto di solidarietà per le imprese in CIGS – problematiche sanzionatorie
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 13 settembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla riduzione dell’orario di lavoro, effettuata da imprese, rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ex art. 1, D.L. n. 726/1984, come convertito dalla Legge n. 863/1984, che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, comma 1, Legge n. 236/1993.
In particolare, l’istante chiede quali siano le eventuali conseguenze sanzionatorie qualora l’azienda non rispetti l’accordo predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in relazione alle modalità di riduzione dell’orario, ovvero richieda al personale coinvolto l’espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato nel contratto stesso.
La risposta in sintesi:
“… Va infatti sottolineato che, a fronte di una valutazione previsionale fatta in sede di stipulazione del contratto di solidarietà, possono evidentemente insorgere esigenze produttive che determinano un aumento delle prestazioni lavorative (da un certo punto di vista anche auspicabili in quanto andrebbero a ridurre l’intervento assistenziale).
Premesso, pertanto, che tali incrementi di orario devono essere contemplati nelle clausole contrattuali, quale evenienza in caso di miglioramento della situazione economico/finanziaria dell’impresa e che, comunque, gli stessi devono anche essere comunicati alla Direzione territoriale del lavoro, occorre verificare quali siano le conseguenze del superamento dell’orario concordato nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale.
In considerazione del fatto che la disposizione normativa impone la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà nella sola ipotesi di una ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro concordato, in quanto ciò va a determinare un aggravio di spesa pubblica, si può ritenere che nell’ipotesi inversa tale obbligo non sussista.
Premesso che la riduzione media percentuale deve rispettare quella programmata e conseguentemente autorizzata nelle diverse modalità sopra illustrate, va tenuto presente che trattandosi di una media su un arco temporale non superiore al mese, potrebbe verificarsi l’ipotesi di una minore riduzione di ore lavorate rispetto a quelle previste.
Ciò non inficia, evidentemente, la validità del contratto di solidarietà. In tal caso il datore di lavoro sarà comunque tenuto a rispettare le regole poste a presidio di una corretta applicazione delle modalità di variazione oraria contenute nella legge e nel D.M. n. 46448 e a contabilizzare e registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori, anche quelle in eccedenza rispetto a quanto autorizzato. In tal caso, per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore.
Inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavoro prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.
Quanto sopra trova chiaramente applicazione nei casi “fisiologici”, mentre l’eventuale configurazione di condotte fraudolente, connesse ad una impropria utilizzazione della risorse pubbliche, andrà accertata caso per caso da parte del personale ispettivo, verificando con attenzione se sussistano o meno nella fattispecie concreta gli estremi di condotte penalmente rilevanti.”