Min. Lavoro: interpello 22/2013 – Indennità di maternità per libere professioniste
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 4 luglio 2013, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Unitaria Psicologi Italiani, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione.
In particolare, si chiede se la suddetta lavoratrice – obbligatoriamente iscritta all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP) – abbia o meno diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di 5 mesi ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, anche nel caso in cui la stessa espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
La risposta in sintesi:
“…Ciò premesso, si ritiene che il principio della c.d. incumulabità trovi applicazione anche con riferimento all’ipotesi in cui la lavoratrice espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell’ambito di Aziende Sanitarie o Strutture Militari (D.P.R. n. 446/2001).
A tale ultimo proposito si sottolinea, innanzitutto, che i professionisti in convenzione sono tenuti a costituire la propria posizione previdenziale presso l´ENPAP, tant’è che l’art. 4 bis del regolamento dell’Ente stabilisce che il relativo obbligo contributivo può essere assolto anche “mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all’Ente da istituzioni ed enti pubblici e privati (…) in applicazione di accordi collettivi nazionali”.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, in risposta alla problematica sollevata, si ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.”.