Min. lavoro: Interpello 2/2012 – Nolo a caldo e responsabilità solidale
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 27 gennaio 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori.
In particolare, l’istante chiede se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente – noleggiatore.
La risposta in sintesi:
[su_quote] “…Da quanto sopra emerge che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.
Più in particolare si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel richiamare l’art. 141, comma 4, D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale l’affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, ha affermato che l’intenzione del Legislatore, secondo un’interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell’appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.).
Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori. Sullo stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo cui “la fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bologna, 22 novembre 2009).”.[/su_quote]