Min.lavoro: interpello 19/2012 – Decadenza diritto integrazione salariale
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 1° agosto 2012, ha risposto ad un quesito dell’Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti), in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro.
In particolare, l’istante chiede se si possa ritenere ancora vigente la norma in esame con riferimento alla decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare preventivamente alla sede provinciale INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione del trattamento stesso.
La risposta in sintesi:
[su_quote]”… Si evidenzia, al riguardo, che il comma 6 dell’art. 4 bis sopra citato stabilisce che “le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali (…), sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (…)”. Il c.d. principio della “pluriefficacia della comunicazione” oramai consolidato consente, pertanto, di ritenere che non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988. Non appare, dunque, possibile far conseguire dall’inosservanza di tale obbligo qualsivoglia conseguenza sanzionatoria a carico del soggetto obbligato.”.[/su_quote]