Min. lavoro: interpello 13/2009 – Disabile ricoverato a tempo pieno ed accompagnamento a visite mediche
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in merito alla portata applicativa dell’articolo 33, comma 3, della L. n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato..
La risposta in sintesi:
“…. Il caso sottoposto all’esame di questa Direzione riguarda, tuttavia, l’ipotesi in cui il ricovero venga interrotto per garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi all’esterno della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria o riabilitativa.
Tale ipotesi non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art 33 citato. La circostanza, infatti, che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
A tal fine, evidentemente, l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre giorni interi di permesso di cui all’art 33, comma 3, L. n. 104/1992, si rinvia ai chiarimenti già forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle novità introdotte dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).”.