Min. lavoro: interpello 13/2007 – Apprendistato – divieto di stabilire tariffe di cottimo
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello di Federmeccanica, in merito all’apprendistato ed al divieto di stabilire tariffe di cottimo, si è così espressa:
“….Va preliminarmente ricordato che l’obbligo “di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie”, contenuto nell’art. 11, lett. l), L. n. 25/1955, è stato abrogato dall’art. 20, D.Lgs. n. 251/2004, cosicché risulta in linea con l’attuale quadro ordinamentale la previsione di rapporti di apprendistato per le “figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice”, contenuta nel citato Contratto per l’Industria Metalmeccanica e l’Installazione di Impianti.
Quanto alla problematica relativa alla corresponsione di un “utile di cottimo” a lavoratori assunti con contratto di apprendistato, previsto nel citato CCNL 19 gennaio 2006, non sembrano sussistere perplessità sulla compatibilità di tale emolumento con la previsione di cui all’art. 49, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 qualora – come sottolineato dall’interpellante – lo stesso sia pressoché totalmente sganciato dal “risultato produttivo” del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa. Va infatti chiarito che la ratio della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 – peraltro del tutto analoga a quella riportata nell’art. 11, lett. f), della L. n 25/1955 – è di evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro.”.