Min. lavoro: interpello 12/2009 – Dimissioni e perdita dello stato di disoccupazione
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 297/2002, recante disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. n. 181/2000, concernente norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell’art. 45, comma 1, lett. a) della L. n. 144/1999.
La risposta in sintesi:
“…. Secondo l’art. 4 citato, pertanto, per i soggetti che già lavorano – come nel caso prospettato dall’istante – l’unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale “non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”, ad oggi fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.
Questa, come le altre ipotesi disciplinate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, non possono dunque ritenersi estensibili in via analogica, cosicché il caso prospettato da codesto Consiglio non è in alcun modo assimilabile all’ipotesi di rifiuto di una “congrua offerta di lavoro” prevista invece alla lett. c) per i soggetti in cerca di occupazione. Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di “lavoro congruo” – rispetto alla quale, peraltro, il D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) rinvia all’art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) – non rileva nel caso in esame.
Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque rientrare nella lett. a) dell’art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.”.