Min.lavoro: interpello 11/2012 – Lavoro pubblico e impugnazione sanzioni disciplinari
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 10 aprile 2012, ha risposto ad un quesito del NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche, in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari. In particolare il NURSIND, “preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della Legge n. 300/1970”.
La risposta in sintesi:
[su_quote]”…Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione alla problematica sottesa al quesito, è necessario muovere, in relazione alle procedure conciliative, dalla lettura dell’art. 55, comma 3 così come modificato. Tale disposizione stabilisce che “la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (…)”.
Per quanto concerne, invece, il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari, l’abrogazione dell’art. 56, T.U. citato ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità previste dall’art. 7, commi 6 e 7, Legge n. 300/1970. Occorre, tuttavia, sottolineare che la Legge n. 183/2010 ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro.
In proposito, si evidenzia che in virtù dell’abrogazione da parte dell’art. 31, comma 9, degli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.
Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo) avendo una disciplina di fonte legale non subisce la preclusione di cui all’art. 55, comma 3, già citato e di conseguenza la portata generale della disciplina ne consente l’applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti. Appare, inoltre, necessario specificare con particolare riferimento all’art. 412 c.p.c., nella parte in cui consente la risoluzione della lite in via arbitrale, che risulta compatibile con quanto disposto dall’art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni disciplinari non possono essere impugnate di fronte ai collegi arbitrali di disciplina. Quest’ultima preclusione, infatti, attiene esclusivamente a questi particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna amministrazione.
In tale prospettiva, si ritiene che in virtù della successiva regolamentazione della materia ad opera del c.d. Collegato lavoro, anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale.
Si rappresenta, da ultimo, che per quanto attiene al disposto di cui all’art. 412 ter concernente una tipologia di arbitrato irrituale, ossia l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione collettiva, vige la preclusione relativa alla fonte di carattere convenzionale, pertanto le sanzioni disciplinari non potranno essere impugnate mediante questo strumento.
Ciò non vale, invece, riguardo al successivo art. 412 quater, in quanto a differenza del precedente, è congegnato in virtù di una disciplina di fonte legale. Alla luce della legislazione attualmente vigente ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene dunque che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.”. [/su_quote]