Condizioni di liceità fornitura lavoro temporaneo
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta applicazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro. In particolare l’istante chiede se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La risposta in sintesi:
“…In linea con le osservazioni sopra svolte si ritiene che, sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR). Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Si coglie l’occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad a target=”_blank”>interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.”.