Min.Lavoro: fondo di solidarietà residuale e lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali

ministero lavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 6 marzo 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito dell’AGCI, Confcooperative, Legacoop, in merito alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 19, Legge n. 92/2012 in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b), di cui alla Legge n. 381/1991.

In particolare, l’istante chiede se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il suddetto Fondo, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.

 

La risposta in sintesi del Ministero:

“…Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, si evidenzia che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’art. 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero“.

Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati.

La disposizione di cui alla art. 4, comma 3, Legge n. 381/1991, inoltre, sancendo un azzeramento delle aliquote complessive e dunque un totale esonero contributivo – a differenza del successivo comma 3 bis che disciplina riduzioni e sgravi – non sembra rientrare nell’ambito della normativa in ordine agli “sgravi contributivi”, ex art. 5 del Decreto n. 79141 non applicabile ai contributi di finanziamento del Fondo residuale.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte si ritiene che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, Legge n. 92/2012.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

Tutti gli interpelli del Ministero del Lavoro

 

 

cartella_interpelli

INTERPELLI

 

 

 

 

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su