Min.Lavoro: cir.32/2014 – deroga al limite dei 36 mesi nel quinquennio nei contratti di solidarietà
Pubblicato il 19 Dic 2014
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 32 del 19 dicembre 2014, con la quale evidenzia come la modifica apportata dal DM n. 85145/2014
al DM n. 46448/2009
, vada nella direzione di poter sottoscrivere un contratto aziendale di solidarietà con il ricorso all’integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti nella riduzione orario, superando il limite dei 36 mesi di integrazione salariale fruibile in un quinquennio, quando la stipula del contratto stesso è posta come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e dunque alternativo al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo.
Questo è il testo del DM dal quale emerge detta possibilità:
“Fermo restando l’arco temporale fissato dall’art. 4, co. 35, del DL n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 608 del 1996, il limite di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’art. 1, co. 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui al’art. 4 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.“.
Con la modifica apportata con il sopra citato DM 85145/2014, al fine di consentire la libera circolazione della forza lavoro, è riconosciuta la possibilità – tenendo ferma l’efficacia del contratto di solidarietà – di gestire in modo non traumatico gli esuberi di personale con il ricorso ad una procedura di mobilità attuata con la non opposizione al licenziamento.
Fonte: Ministero del Lavoro
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