Min.Lavoro: COVID-19 – Emersione rapporti irregolari – il contributo forfettario da pagare
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il Decreto 7 luglio 2020, con la determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.
Questi gli importi forfettari dovuti dai datori di lavoro per ogni rapporto regolarizzato e per ogni mese o frazione di mese di occupazione irregolare:
- 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il contributo sarà corrisposto a mezzo F24, tramite un codice tributo che sarà definito dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento. È esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 luglio 2020
Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare. (20A04766)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani e cittadini di uno stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o che hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020 n. 137, con il quale sono disciplinate le modalita' di presentazione delle istanze per l'avvio del procedimento di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed ulteriori aspetti di tale procedura, come previsto dal medesimo art. 103, commi 5 e 6; Visto il citato art. 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce per l'emersione dei rapporti di lavoro per i quali e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare di cui al comma 1, il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale e che demanda la determinazione delle stesse e le relative modalita' di acquisizione ad un «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali»; Visto il suddetto art. 103, comma 19, che stabilisce che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' determinata la destinazione del contributo forfettario»; Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Decreta: Art. 1 Determinazione e destinazione del contributo forfettario 1. Il contributo forfettario di cui all'art. 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale e' determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, nella misura di seguito indicata, per i diversi settori di attivita': a) euro 300,00, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse; b) euro 156,00, per i settori dell'assistenza alla persona per se' stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilita' che ne limitino l'autosufficienza; c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. Il contributo forfettario di cui al comma 1 e' versato con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il relativo codice tributo e sono fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 3. L'INPS provvedera', con propria circolare, a definire gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 maggio 2020. 4. Il contributo forfettario di cui al comma 1, riscosso con le modalita' indicate al comma 2, e' riversato dall'Agenzia delle entrate: a) per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale; b) per un terzo all'INPS, a titolo contributivo; c) per un terzo all'INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo. 5. In caso di inammissibilita', archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario ai sensi del comma 1. Roma, 7 luglio 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1795