Min.Lavoro: COVID-19 – Emersione rapporti irregolari – il contributo forfettario da pagare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il Decreto 7 luglio 2020, con la determinazione  e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.

Questi gli importi forfettari dovuti dai datori di lavoro per ogni rapporto regolarizzato e per ogni mese o frazione di mese di occupazione irregolare:

  • 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il contributo sarà corrisposto a mezzo F24, tramite un codice tributo che sarà definito dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento. È esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2020 

Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare. (20A04766)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
che prevede la  possibilita'  per  i  datori  di  lavoro  italiani  e
cittadini di uno stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i
datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni, di presentare  istanza  per  concludere  un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti  sul
territorio nazionale, ovvero per  dichiarare  la  sussistenza  di  un
rapporto di lavoro irregolare  con  cittadini  italiani  o  cittadini
stranieri che sono  stati  sottoposti  a  rilievi  fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o che hanno soggiornato in Italia  prima  di
tale data, come risulta dalla  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione  di  data
certa proveniente da organismi pubblici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali  ed  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 27 maggio 2020, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 2020 n. 137, con il quale  sono  disciplinate
le  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  per   l'avvio   del
procedimento di cui all'art.  103,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34 ed  ulteriori  aspetti  di  tale  procedura,  come
previsto dal medesimo art. 103, commi 5 e 6; 
  Visto il citato art. 103, comma  7,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, che stabilisce per l'emersione dei  rapporti  di  lavoro
per i quali e' dichiarata la sussistenza di  un  rapporto  di  lavoro
irregolare  di  cui  al  comma  1,  il  pagamento  di  un  contributo
forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo  e
fiscale e che demanda la determinazione delle stesse  e  le  relative
modalita' di acquisizione ad un «decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  il  Ministro  dell'interno  ed  il  Ministro   delle
politiche agricole e forestali»; 
  Visto il suddetto art. 103,  comma  19,  che  stabilisce  che  «Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali  e'   determinata   la   destinazione   del   contributo
forfettario»; 
  Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
del Ministro dell'interno e del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Determinazione e destinazione del contributo forfettario 
 
  1. Il contributo forfettario di cui  all'art.  103,  comma  7,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le somme dovute dal datore di
lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale  e'  determinato,
per ciascun mese o frazione di mese,  relativamente  ai  rapporti  di
lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, nella misura  di
seguito indicata, per i diversi settori di attivita': 
    a) euro 300,00, per i  settori  dell'agricoltura,  allevamento  e
zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse; 
    b) euro 156,00, per i settori dell'assistenza  alla  persona  per
se' stessi o per componenti della  propria  famiglia,  ancorche'  non
conviventi, affetti  da  patologie  o  disabilita'  che  ne  limitino
l'autosufficienza; 
    c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico  di  sostegno
al bisogno familiare. 
  2. Il contributo forfettario di cui al comma 1 e'  versato  con  le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione  ivi
prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito  il
relativo  codice  tributo  e  sono  fornite  le  istruzioni  per   la
compilazione del modello F24. 
  3. L'INPS  provvedera',  con  propria  circolare,  a  definire  gli
ulteriori   adempimenti   previdenziali   relativi   ai    lavoratori
interessati dall'emersione, anche in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 11 del decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ed il Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali del 27 maggio 2020. 
  4. Il contributo forfettario di cui al comma  1,  riscosso  con  le
modalita' indicate  al  comma  2,  e'  riversato  dall'Agenzia  delle
entrate: 
    a) per un terzo all'entrata del bilancio dello  Stato,  a  titolo
fiscale; 
    b) per un terzo all'INPS, a titolo contributivo; 
    c) per un terzo all'INPS, per  il  successivo  accreditamento  al
lavoratore, a titolo retributivo. 
  5. In caso  di  inammissibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributo forfettario ai sensi del comma 1. 
    Roma, 7 luglio 2020 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1795 
La Redazione

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