Min.Lavoro: contratto di solidarietà per aziende soggette alla CIGS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2014, il Decreto Ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014, di modifica del precedente D.M. 46448/2009, in materia di contratto di solidarietà per aziende soggette alla CIGS.
La modifica consente di superare il limite massimo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (36 mesi nel quinquennio), nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà sia alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità o qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 ottobre 2014
Modifica all'articolo 7 del decreto n. 46448 del 10 luglio 2009, recante «Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223». (Decreto n. 85145). (14A09145)
(GU n.276 del 27-11-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009; Considerato che l'art. 1 decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 individua la finalità dello strumento del contratto di solidarietà nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti collettivi; Considerata, altresì, l'esigenza di favorire la circolazione della forza lavoro, evitando di mantenere legati all'impresa lavoratori che costituendo un esubero, possano aderire a procedure di mobilità non oppositiva; Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare parzialmente l'art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori; Decreta: Art. 1 Modifica all'art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, rubricato «Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, del 23 luglio 1991, n. 223». All'art. 7 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità». Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2014 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 5075