Min.Lavoro: contratto di solidarietà per aziende soggette alla CIGS

Ministero_del_lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2014, il Decreto Ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014, di modifica del precedente D.M. 46448/2009, in materia di contratto di solidarietà per aziende soggette alla CIGS.

La modifica consente di superare il limite massimo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (36 mesi nel quinquennio), nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà sia alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità o qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 ottobre 2014

Modifica all'articolo 7 del decreto n.  46448  del  10  luglio  2009,
recante «Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma  9,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223». (Decreto n. 85145). (14A09145) 

(GU n.276 del 27-11-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; 
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608, che individua in un arco temporale fisso i limiti  temporali  di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto il decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009; 
  Considerato che l'art. 1 decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,  n.  863
individua la finalità dello strumento del contratto di  solidarietà
nell'evitare, in tutto  o  in  parte,  il  ricorso  ai  licenziamenti
collettivi; 
  Considerata, altresì, l'esigenza di favorire la circolazione della
forza lavoro, evitando di mantenere legati all'impresa lavoratori che
costituendo un esubero, possano aderire a procedure di mobilità  non
oppositiva; 
  Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare parzialmente l'art.
7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009,  al  fine  di
consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale  ove
vi sia la possibilità di  attivare  la  procedura  di  licenziamento
collettivo con la non opposizione dei lavoratori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del  10  luglio
  2009, rubricato «Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge,
  del 23 luglio 1991, n. 223». 
  All'art. 7 del decreto del Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009 sono aggiunte  in
fine le seguenti parole: 
  «ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione  in
mobilità». 
  Il presente decreto è trasmesso per il visto  e  la  registrazione
alla Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 5075 
La Redazione

Autore: La Redazione

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