Min.Lavoro: cir. 31/2014 – regolarizzazione istanze alla concessione degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà

Ministero_del_lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 31 del 11 dicembre 2014pdf_icon, con la quale fornisce, ad integrazione della circolare n. 23/2014, le indicazioni procedurali riguardo la regolarizzazione di istanze e documentazioni – originariamente irrituali – preordinate alla concessione degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Le istanze procedurali in questione – ove risultino complete e corredate dalla prescritta documentazione – comportano, senz’altro, la procedibilità delle relative domande. Sempre che le risorse previste, nel relativo esercizio finanziario, non si siano esaurite.

Nelle ipotesi, invece, che dette istanze risultino incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle rispettive domande.

A titolo meramente esemplificativo, potrebbero risultare carenti indicazioni essenziali richieste in ordine ai seguenti elementi:

  • inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell’istanza (art. 3 D.I. 83312/2014);
  • riduzione oraria inferiore al 20% (precedente art. 2 del medesimo D.I.);
  • strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. l dello stesso O.I. 83312/2014);
  • difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.

In relazione a tutte le inosservanze procedurali in cui potrebbero incorrere gli interessati, si pone un problema di procedibilità delle relative istanze.

In presenza di risorse limitate, quali quelle che finanziano gli sgravi contributivi in oggetto – la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali non potrebbe che essere quella della data successiva in cui viene, in effetti, acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione.

Conseguentemente, ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie sarebbero – allo stato degli atti – improcedibili.

L’eventuale tardiva regolarizzazione – rispetto al termine di 30 giorni fissato dall’ufficio procedente – comporterebbe che le relative domande sarebbero esposte al rischio dell’esaurimento dei fondi stanziati per il relativo esercizio finanziario.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

Tutte le circolari del Ministero del Lavoro dal 2003

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su