Min.Lavoro: CIGS per aziende in cessazione

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, con il quale ha fornito indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 44 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

La circolare individua, in particolare, i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

Il trattamento potrà essere concesso a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pertanto dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020.

La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015.

Il trattamento può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni – sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate dall’art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su