Min.Lavoro: applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

sicurezza2

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 8 del 2 novembre 2015, ha fornito, alla CISL Nazionale, due pareri in merito ai segfuenti quesiti:

  1. Se “ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. B) d.l.gs 81/2008 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.
  2. Se ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l), del d.lgs n. 81/2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.

 

La sintesi della risposta:

“…In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a soveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavoratorivi.

In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba esere estesa a tutti  quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla disposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro“.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

per approfondire

TUSicurezza


La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su