Min.Lavoro: applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 15 del 25 ottobre 2016, ha fornito, alla Regione Lazio, un parere in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale.

In particolare l’istante chiede di sapere “se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria”.

Nella richiesta formulata dalla Regione Lazio si afferma che “… Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria”.

 

La sintesi della risposta:

“Come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


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Autore: La Redazione

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