Min.Lavoro: agevolazioni L. n. 407/1990 e assunzione di lavoratori in sostituzione
Pubblicato il 2 Dic 2014
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 2 dicembre 2014
, ha risposto ad un quesito di Anisa (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), in merito al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990.
In particolare, l’istante chiede quale sia la corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l’applicabilità di quest’ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, Legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, Legge n. 92/2012.
La risposta in sintesi del Ministero:
“…Alla luce di una interpretazione sistematica si ritiene, pertanto, che la violazione del sopraindicato diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, ex art. 8, comma 9, possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore.
Per quanto concerne il secondo quesito, circa l’applicabilità dell’art. 8, comma 9, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 1, comma 40, Legge n. 92/2012, si fa presente che lo stesso art. 8 limita la perdita del beneficio contributivo nei confronti di quei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, abbiamo effettuato recessi unilaterali o sospensione dei rapporti di lavoro nell’interesse dell’impresa, con esclusione dei casi di cessazione del rapporto verificatisi a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale o per cause imputabili al lavoratore (giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
In definitiva, si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966.”.
Fonte: Ministero del Lavoro
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