Min.Lavoro: agenzie del lavoro slovene e deposito cauzionale

MinLavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 2 dicembre 2014 pdf_icon, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2 lett. c), D.L.vo n. 276/2003, concernente il deposito cauzionale previsto a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti degli Enti previdenziali.

In particolare, l’istante chiede se una agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente in un altro Stato membro (Slovenia), sia o meno tenuta ad effettuare il menzionato deposito cauzionale qualora intenda richiedere l’iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano.

 

La risposta in sintesi del Ministero:

“…Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’agenzia di somministrazione in possesso di provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro, equivalente a quello rilasciato da questa Amministrazione (cfr. ML circ. n. 7/2005), proprio in forza di tale provvedimento risulta tenuta a presentare una mera richiesta di iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione. La medesima agenzia sarà inoltre tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, qualora non abbia assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della normativa dello Stato membro di origine.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

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Autore: La Redazione

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