Min. lavoro: interpello 75/2009 – Fondo Volo – contribuzione in caso di insolvenza del datore e procedura di CIGS
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 75 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati), in merito all’applicabilità dell’art. 1, commi 3 e 4, D.L.vo n. 164/1997, disciplinante le modalità di contribuzione per il finanziamento dei Fondi di previdenza complementare del personale di volo, in caso di insolvibilità del datore di lavoro ed in presenza di una procedura di CIGS.
La risposta in sintesi:
“… Come noto, le indennità sostitutive od integrative corrisposte al lavoratore a titolo di integrazione salariale non hanno natura retributiva ma previdenziale, in quanto il contratto di lavoro viene unilateralmente sospeso ed i relativi periodi di godimento del beneficio non risultano coperti da contribuzione obbligatoria ma sono oggetto di accrediti di natura figurativa riconosciuti d’ufficio.
A tal proposito si evidenzia che sulle prestazioni integrative erogate non si applica l’aliquota contributiva ordinaria ma, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 41/1986, vengono effettuate delle ritenute in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti.
Ciò comporta l’inapplicabilità dell’art. 1, commi 3 e 4 del D.L.vo n. 164/1997 ai lavoratori iscritti al Fondo Volo soggetti a regime di CIGS, in quanto viene meno il requisito della contribuzione ordinaria che è presupposto per effettuare la riduzione dell’aliquota ed il versamento delle somme derivanti da tale riduzione al finanziamento dei fondi di previdenza complementare.
Ne si può invocare, nel caso in esame, l’intervento dello speciale Fondo di Garanzia di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 80/1992, costituito presso l’INPS a tutela del rischio derivante da omessi o insufficienti versamenti da parte dei datori di lavoro in quanto, trattandosi di ipotesi di CIGS ai sensi dell’art. 1 bis Legge n. 291/2004, difettano i presupposti della sussistenza di procedure concorsuali e della cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente di cui alla circ. INPS n. 23/2008.”.