Min. lavoro: interpello 67/2009 – Associazione in partecipazione comunicazione di proroga del rapporto
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 67 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla proroga dei contratti di associazione in partecipazione stipulati prima del 31/12/2006 con la clausola di durata annuale e proroga tacita di anno in anno, se sia necessario comunicare al Servizio competente le eventuali proroghe successive.
La risposta in sintesi:
“… Il concetto di “proroga” che fa scattare l’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria è stato, peraltro, puntualmente definito nella nota prot. n. 8371 del 21/12/2007 di questo Dicastero nella quale si chiarisce che “si ha proroga in tutti i casi di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e di tirocinio o altra esperienza assimilata che si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto medesimo”.
Dalla data di entrata in vigore delle suddette novità normative, pertanto, l’eventuale proroga di un contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato con apporto di lavoro da parte dell’associato, dovrà essere necessariamente comunicata dall’associante al Servizio competente (attualmente per via telematica) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo de quo non riveste alcun rilievo sostanziale il fatto che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2007, così come non è scriminante la circostanza che la proroga del termine avvenga in maniera espressa oppure tacita. Difatti l’elemento oggettivo, di per se sufficiente a far scattare tale obbligo, è rappresentato dal verificarsi dell’evento (nella fattispecie la proroga del termine originariamente fissato) in un periodo temporalmente successivo alla data di entrata in vigore dell’obbligo stesso, in ossequio al noto principio del tempus regit actum.
Sotto il profilo della sanzionabilità dell’obbligo in questione si ribadisce quanto indicato nella nota dello scrivente Ministero prot. n. 440 del 4 gennaio 2007 ovvero che sono punibili soltanto le condotte connesse all’omesso o al ritardato invio della comunicazione di proroga intervenute successivamente all’11 gennaio 2008, data in cui è entrato in vigore il D.M. 30/10/2007 che ha definito il modello “Unificato Lav” col quale procedere all’invio della comunicazione stessa.”.