Min. lavoro: interpello 61/2009 – Contratto a termine per singolo spettacolo o una serie di spettacoli
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 61 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Confcommercio, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1, D.L.vo n. 368/2001.
In particolare, si chiede se sia consentito assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di un singolo spettacolo o di una serie di spettacoli, nell’ambito di una o più stagioni teatrali e/o liriche, ovvero se a tal fine sia necessaria una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di categoria.
La risposta in sintesi:
“… Sulla base di tale previsione, ai fini della stipulazione di contratti a termine non è necessario che l’impresa si trovi a dover fronteggiare esigenze valutabili esclusivamente in termini di eccezionalità o straordinarietà, in quanto viene consentita la fruibilità di tale strumento contrattuale anche a fronte di situazioni rientranti nella normale ed ordinaria attività imprenditoriale.
Si precisa che la temporaneità del vincolo contrattuale rappresenta il parametro in relazione al quale deve essere misurata la fondatezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto, nei casi in cui non si rinvenga la necessità di assunzioni a tempo indeterminato.
Il contratto a termine, dunque, si considera lecito nelle ipotesi sopra indicate, sempre che il datore di lavoro non persegua una finalità fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra durata del rapporto e attività lavorativa dedotta in contratto.
Alla luce delle argomentazioni sostenute, in risposta al quesito, si ritiene che la stipulazione di un contratto a termine per la produzione di un singolo spettacolo o di una serie di spettacoli o per una o più stagioni teatrali o liriche – eventi destinati ad esaurirsi in un arco temporale determinato o comunque determinabile – costituisca una valida ragione di tipo organizzativo o produttivo, legittimante l’apposizione del termine pattuito, ex art. 1, comma 2, D.L.vo n. 368/2001; ciò anche a prescindere da una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva.”.