Min. lavoro: interpello 53/2009 – Attività di ricerca e selezione di agenti di commercio
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 53 del 12 giugno 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono attività di ricerca e selezione di agenti di commercio per conto di un azienda mandante, dell’obbligo di rispettare i requisiti e di effettuare gli adempimenti previsti dal D.L.vo n. 276/2003 per l’esercizio di tale attività.
La risposta in sintesi:
“… Tale attività di ricerca e selezione del personale è definita dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 276/2003 come “l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa”.
Il Legislatore, utilizzando le generiche locuzioni “personale” e “posizioni lavorative” intende quindi individuare, quali destinatari dell’attività di ricerca e selezione, tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle specifiche competenze richieste dall’organizzazione committente, prescindere dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti contrattuali concorderanno di instaurare.
Tra questi soggetti rientrano, pertanto, anche gli agenti di commercio di cui all’art. 1742 c.c. che svolgono la propria attività nell’ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Ne consegue che anche l’attività di ricerca e selezione di agenti di commercio deve essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati, posto che nessuna esplicita deroga legislativa è espressamente stabilita in materia.”.