Min. lavoro: interpello 50/2009 – Riduzione del contributo per l’assegno per nucleo familiare per i titolari di farmacia
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 50 del 5 giugno 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per i titolari di farmacia di beneficiare del versamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), nella misura ridotta prevista dall’art. 20, comma 1, punto 1), del D.L. n. 30/1974 (conv. da L. n. 114/1974).
La risposta in sintesi:
“… In sostanza, i coadiutori familiari che collaborano con il farmacista nello svolgimento dell’attività commerciale, essendo preposti soltanto alla vendita di prodotti non farmaceutici, sono tenuti ad iscriversi alla gestione commercianti dell’INPS, a nulla rilevando la circostanza che il titolare di farmacia sia iscritto invece, come detto, ad altra gestione previdenziale (ENPAF).
In tal modo, si consente al medesimo coadiutore di fruire della tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare di farmacia alla Gestione INPS.
Al riguardo, si evidenzia che una diversa interpretazione avrebbe come conseguenza che l’attività prestata dai familiari coadiutori del farmacista rimarrebbe del tutto priva di adeguata tutela previdenziale, in contrasto con la disposizione di cui all’art 38 della Costituzione (cfr. altresì Corte Cost. n. 448/2007).”.