Min. lavoro: interpello 44/2011 – Lavoro accessorio e Pubbliche Amministrazioni
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 44 del 14 novembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 70, comma 1, lett. h – bis,D.Lgs. n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali.
L’istante solleva, in particolare, la problematica afferente alla possibilità da parte degli Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l’espletamento di attività a carattere “accessorio”.
La risposta in sintesi:
“…Con esclusivo riferimento alla committenza, l’attuale formulazione dell’art. 70, lett. b), stabilisce che l’ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
Al di là, tuttavia, dell’ambito oggetto di applicazione del lavoro accessorio, occorre evidenziare che, ai sensi del citato art. 70, lett. h-bis, i pensionati possono svolgere le attività occasionali in esame “in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali”. Al riguardo è altresì opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 70, comma 2-ter del D.Lgs. n. 276/2003“il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte (…) degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale (…)”.
Il quadro normativo in questione va inoltre coordinato, come richiesto dall’istante, con il disposto di cui all’art. 25, comma 1, L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative prescritte per il personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 29/1993 confluito nell’attuale art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Lo stesso preclude infatti il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di altri amministrazioni al dipendente “che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione”.
Tale previsione non sembra tuttavia trovare applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l’occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal Legislatore. Detti limiti infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine alla possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente..”.