Min. lavoro: interpello 44/2010 – Cooperative sociali e CIGS
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 44 del 22 dicembre 2010, ha risposto ad un quesito dell’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), in merito alla problematica afferente l’eventuale applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alla Legge n. 223/1991, alle imprese cooperative sociali ex Legge n. 381/1991.
La risposta in sintesi:
“…Ciò premesso, ai fini della soluzione della problematica in esame, occorre tener conto delle diverse finalità perseguite dalle cooperative sociali di lavoro di cui alla L. n. 381/1991.
Ai sensi dell’art 1 della suddetta legge, le stesse hanno per scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e si distinguono in cooperative di tipo a) per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di tipo b) per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
Inoltre, alle cooperative sociali si applicano in quanto compatibili le norme relative al settore in cui operano (art. 1 comma 2).
In relazione a quanto sopra ed in risposta al quesito avanzato, occorre precisare che la disciplina della CIGS, di cui alla L. n. 223/1991, si applica soltanto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti negli ultimi sei mesi e che operano in particolari settori economici (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, commerciali, etc.).
Ne consegue che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non rientrante tra quelli sopra indicati e pertanto non sono ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla CIGS.
Le cooperative di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento.
Va comunque evidenziato che, per tali cooperative deve essere altresì accertato il perfezionamento della posizione contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria ai fini dell’accesso al trattamento di integrazione salariale.
Si precisa, per completezza, che nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non possano evidentemente beneficiare della disciplina della CIGS i soci volontari in quanto, svolgendo questi ultimi prestazioni a titolo volontario, non si riscontra il requisito del rapporto di lavoro subordinato.”