Min. lavoro: interpello 43/2011 – Part-time in edilizia superamento limiti CCNL
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 14 novembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.
In particolare, l’istante chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3. L’interpellante fa riferimento all’ipotesi in cui lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.
La risposta in sintesi:
“…Nello specifico, possono essere stipulati eccedendo i limiti quantitativi in questione contratti part-time con personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione (ad esclusione degli autisti), con quello di quarto livello, nonché occupato in lavori di restauro e archeologici, ovvero beneficiario di trattamento pensionistico.
Non sono altresì computabili le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, giustificate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità, adeguatamente comprovate.
L’ipotesi prospettata dall’istante non rientra nell’alveo delle esplicite esclusioni menzionate e pertanto sembrerebbe integrare una violazione della disposizione contrattuale, qualora l’ulteriore contratto part-time sia stipulato in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati. Tale soluzione, peraltro, consentirebbe di evitare eventuali condotte elusive della disciplina contrattuale.”.