Min. lavoro: interpello 40/2010 – Lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne private

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 40 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito della F.I.M.S. (Federazione Italiana delle Scuole Materne), in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

 La risposta in sintesi:

“…Si ritiene che la problematica sollevata da codesta Federazione possa trovare soluzione già nel testo di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).
Infatti, secondo l’articolato normativo, possono tra l’altro essere assunti con contratto di lavoro occasionale accessorio “nell’ambito di qualsiasi settore produttivo” e dunque anche all’interno di scuole materne parificate:
– giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (v. in proposito INPS circ. n. 88/2009 e circ. n. 17/2010); per periodi di vacanza, come precisato dall’INPS con circ. n. 104/2008, devono intendersi: le “vacanze natalizie” ovvero il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; le “vacanze pasquali” ovvero il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; le “vacanze estive” ovvero i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. In tali casi, peraltro, il Legislatore evidenzia espressamente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito di “scuole e le università”;
– pensionati;
– percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’ art. 19, comma. 10, del D.L. n. 185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o  un percorso di riqualificazione professionale. Tali soggetti vanno individuati nei percettori di prestazioni di integrazione salariale e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, quali disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili;
– prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale).
Ciò premesso, nell’ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito previsti in via generale dal Legislatore, è dunque possibile l’utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante. Resta fermo, evidentemente, l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore.”.

 

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Autore: La Redazione

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