Min. lavoro: interpello 35/2009 – Responsabilità solidale committente-appaltatore
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in merito alla problematica legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e all’attuale regime di solidarietà contributiva tra appaltante ed appaltatore e, più in particolare, alla correttezza del comportamento dell’Ente che intende procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo in misura parziale. Tale pagamento avrebbe scopo cautelativo, a causa della riscontrata irregolarità contributiva dell’appaltatore medesimo, desunta dal rifiuto di produrre il DURC e da dichiarazione di versare in precarie condizioni economiche.
La risposta in sintesi:
“…. Nel caso prospettato deve tuttavia rilevarsi che, essendo l’INAF un Ente pubblico, è necessario stabilire se trova, o meno, applicazione la solidarietà prevista dal citato art. 29. Invero, l’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 stabilisce che “il presente Decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Tale norma generale è derogata da ulteriori disposizioni speciali del Decreto (ad es. art. 86, comma 9, per la somministrazione a tempo determinato: cfr. TAR Piemonte, 2711/2006), ma non dall’art. 29, comma 2. Ne consegue che l’unica forma di solidarietà che sussiste tra un committente pubblico ed un appaltatore privato è quella contemplata dall’art. 1676 c.c. la quale, tuttavia, soffre di due limitazioni rispetto alla disciplina dell’art. 29 citato. La prima riguarda l’oggetto, circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall’appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione quindi degli adempimenti previdenziali. Il secondo limite è costituito dalla quantificazione del debito solidale, che si riferisce esclusivamente a quanto dovuto dal committente all’appaltatore al momento della presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale; con la conseguenza che il committente pubblico non è solidalmente tenuto nei confronti dei lavoratori se, nelle more, estingue il proprio debito nei confronti dell’esecutore dei lavori.
In virtù di tutto quanto sopra, può ritenersi che codesto Ente non sia obbligato solidalmente ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, nei confronti degli istituti previdenziali, per il debito dell’appaltatore nei confronti di questi ultimi, ma solo per i trattamenti economici dovuti ai dipendenti dell’appaltatore nei limiti di cui all’art. 1676 c.c. ed entro il termine prescrizionale previsto dalla legge.”.