Min. lavoro: interpello 30/2011 – Collocamento obbligatorio (L. n. 68/1999) e trasferimento di azienda
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 2, Legge n. 68/1999, avente ad oggetto l’obbligo di assunzione di persone diversamente abili, gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa di cui sopra possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere ai sensi dell’art. 2112 c.c., quali ad esempio trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc.
L’interpellante, con riferimento alla normativa in esame, solleva altresì la problematica concernente la possibilità di considerare “nuove assunzioni” le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratti a tempo indeterminato, anteriormente alla data della trasformazione dell’assetto societario.
La risposta in sintesi:
“…Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al primo quesito, si ritiene opportuno evidenziare che, tra le ipotesi da ultimo enucleate, non appare rientrare quella concernente il mutamento dell’assetto occupazionale conseguente ad una delle operazioni societarie di cui all’art. 2112 c.c.
Si allude al passaggio di personale derivante dal trasferimento d’azienda, cessione o fusione, da cui scaturisce il mutamento nella titolarità dell’attività economica organizzata.
Sebbene nelle trasformazioni societarie indicate, il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.
In linea con le argomentazioni innanzi sostenute, la fattispecie prospettata sembrerebbe, dunque, rientrare nell’ambito delle c.d. nuove assunzioni, richiamate dall’art. 3, comma 2, della legge menzionata.
Il datore di lavoro/cessionario dovrà, quindi, per l’assunzione di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.
Con riferimento al predetto obbligo fermo restando, da parte dell’impresa, l’invio del prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si concretizza il mutamento della base occupazionale, sembrerebbe poter trovare applicazione il regime graduale, previsto dall’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 333/2000.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, “i datori di lavoro privati (…) che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero di dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione…”.
In risposta al secondo quesito si ribadisce, infine, che rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.”.