Min. lavoro: interpello 28/2011 – Distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 27 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 27 del D.L.vo n. 286/1998, recante la disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari.
La risposta in sintesi:
“…In linea con le argomentazioni svolte, in riposta alla prima questione posta, è possibile dunque affermare che il datore di lavoro distaccante non sia tenuto a stipulare un contratto di appalto con l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso di cui all’art.27, lett. g), D.Lgs. n. 286/1998.
Ai fini di tale richiesta, si ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana.
Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate, alla luce di quanto sopra, si rinvia a quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto:
– “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali”;
– “e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori”.
In definitiva, la formulazione generica della normativa permette di considerare i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, indicati dall’interpellante, titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.”