L. n. 68/1999 – cambio appalto e computabilità orfani
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 15 settembre 2014 , ha risposto ad un quesito di ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 con particolare riferimento al “riconoscimento dell’orfano già in forza per effetto di una acquisizione di appalto ed ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge”.
In particolare se, nelle ipotesi di cambio appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero “possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex Legge n. 68/1999”.
La risposta in sintesi del Ministero:
“…si ritiene che, nell’ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.”
Fonte: Ministero del Lavoro